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Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 17 dicembre 2021 n.215, di conversione, con modificazioni, del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021).

Fra le varie novità in materia di formazione si è stabilito che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo nel quale provvederà all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione. Inoltre è stato introdotto l’obbligo di formazione anche per il Datore di Lavoro: i contenuti e la durata della formazione verranno stabiliti con l’accordo indicato nel punto precedente.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro viene introdotto quello di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. Inoltre viene resa ancora più rilevante la figura del preposto, che acquisisce il potere di intervenire in caso di comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori o di interrompere temporaneamente l’attività in caso di condizioni di pericolo.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Viene anche specificato che la formazione del preposto dovrà essere effettuata in presenza con cadenza biennale;

Comunque, in attesa della novità che verranno promulgate entro il 30 giugno prossimo dalla Conferenza Stato-Regioni, con riferimento all’opuscolo CORSI SICUREZZA 2022 già pubblicato sul nostro sito www.gecopesaro.it, si ribadisce, che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente ad assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una FORMAZIONE sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Il datore di lavoro deve provvedere a completare la formazione dei lavoratori al massimo entro 60 giorni dall’assunzione.

I 60 giorni indicati nell’Accordo Stato Regioni non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.

Per quanto riguarda l’ADDESTRAMENTO, non è un percorso compreso all’interno delle ore di formazione obbligatorie ma deve essere garantito dal Datore di Lavoro attraverso le modalità previste dall’art. 37 comma 5 da “persona esperta e sul luogo di lavoro” secondo quanto definito dall’art. 2, comma 1 lettera cc) del D.lgs. 81/08 che definisce «addestramento» come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

Con l’entrata in vigore del Decreto 146/2021 si è inoltre stabilito che l’addestramento deve contenere anche una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale nonché, tramite una esercitazione, delle procedure di lavoro in sicurezza.

In ogni caso gli interventi di addestramento devono essere formalizzati in un apposito registro.

Per informazioni in merito potete contattare direttamente la responsabile del servizio FORMAZIONE Dott.sa Giulia Veglio (veglio@gecopesaro.it)