0721.22434 info@gecopesaro.it

– AMBIENTE –
“MUD” – MODELLO UNICO DICHIARAZIONE RIFIUTI

Per i rifiuti prodotti nell’anno 2021, come ogni anno, è stata predisposta una tabella riepilogativa per la raccolta dei dati (clicca QUI per scaricarla) che dovrà ritornare debitamente compilata tramite mail all’indirizzo cioppi@gecopesaro.it, entro il 31 marzo 2022, a seguito della quale verrà redatto e presentato il MUD (Modello Unico Dichiarazione Rifiuti) entro il 21 maggio 2022 (DPCM del 17 dicembre 2021), alla C.C.I.A.A. di competenza.

I soggetti obbligati alla presentazione del modello sono i seguenti:

  • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti
  • Imprese/enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti
  • Soggetti che svolgono professionalmente raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

 

Referente del servizio: Dott.ssa Daniela Cioppi
Tel. 0721/22434 – int.3 – Fax 0721/35670
email: cioppi@gecopesaro.it

NOVITÀ GREEN PASS

A partire da oggi 1° Febbraio scatta il Green Pass Rafforzato (vaccino o guarigione) per gli over 50 e il Green Pass base per tutte le attività commerciali e di servizio.

Si riporta di seguito l’elenco dei negozi e attività in cui si potrà comunque accedere senza green pass: 

  1. Supermercati, ipermercati, minimarket, discount di alimentari e altri esercizi non specializzati che vendano qualsiasi tipo di alimento;
  2. Negozi che vendono surgelati;
  3. Negozi di animali domestici ed esercizi che vendono mangime e altro cibo per gli animali di affezione;
  4. Negozi di articoli igienico-sanitari;
  5. Negozi che vendono articoli medicali e ortopedici (protesi, materiale per la riabilitazione, aiuti alla deambulazione…);
  6. Farmacie, parafarmacie e altre botteghe in cui si vendono farmaci da banco, acquistabili senza ricetta medica;
  7. Negozi di ottica;
  8. Negozi che vendono carburante per autotrazione;
  9. Negozi che vendono combustibile per uso domestico e materiale per il riscaldamento (legna, pellet e cherosene);

Oltre alle attività di cui sopra, non viene previsto l’obbligo del green pass anche per fare la spesa (all’aperto) nei mercati rionali o per fare acquisti nelle bancarelle dei venditori ambulanti. Nessuna certificazione verde sarà obbligatoria per acquistare quotidiani, riviste o altro nelle edicole all’aperto e per accedere alle stazioni di rifornimento all’aperto.
In Questure, uffici giudiziari e servizi sanitari si potrà entrare senza green pass solo in caso di urgenza, come una denuncia da presentare o per altre operazioni non rimandabili.
Comunque, visto che le casistiche sono tantissime, si riporta la tabella ministeriale (clicca QUI per scaricarla) con una sintesi delle attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato” in relazione del colore attribuito alla zona.

Si riporta altresì un cartello (clicca QUI per scaricarlo) da appendere all’ingresso per ricordare a tutti l’obbligo di esibizione del Green Pass per le attività soggette ad obbligo.

IL NUOVO PREPOSTO ALLA LUCE DEL
D.L. 146/2021

Con la legge di conversione del D.L. n. 146/2021, che va ad intervenire sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/08, si ha una migliore definizione delle funzioni del preposto; questi, infatti, assume a tutte gli effetti un ruolo di assoluto rilievo a fianco del datore di lavoro.
Viene quindi stabilito che il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare uno o più preposti per lo svolgimento delle attività di vigilanza previste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 che, in base a quanto stabilito dal CCNL di riferimento, avrà la possibilità di avere un emolumento commisurato alle attività di vigilanza affidategli. Il preposto, inoltre, non potrà in alcun modo subire pregiudizio per lo svolgimento delle attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. n. 81/2008); tuttavia, tale misura viene giustificata dalla previsione di sanzioni penali che vanno dai due ai quattro mesi o ammende da 1.500 a .6.000 euro.

I principali doveri previsti per il preposto dall’art. 19 comma 1 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro si possono così sintetizzare:

– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Quanto viene stabilito prevede che il Preposto, nel caso di comportamenti non conformi da parte del lavoratore, abbia il dovere e l’obbligo di intervenire per ripristinare la corretta prassi fornendo, a necessità, le relative indicazioni di sicurezza.
Se, nonostante l’intervento, il Preposto rileverà una continuazione di comportamenti non idonei dovrà immediatamente interrompere l’attività del lavoratore informando tempestivamente i diretti superiori.

Da evidenziare che tale obbligo del proposto prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o di un’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro
La possibilità di interrompere le attività (seppur temporaneamente) è un obbligo del Preposto anche nel caso in cui dovesse notificare al datore di lavoro una inadeguatezza/mancanza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.
Anche in questo caso è prevista l’applicazione della pena d’arresto fino a due mesi e un’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Per quanto riguarda le attività in appalto o subappalto è infine previsto che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare al committente il nominativo del personale individuato come preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. 81/08). Ritroviamo ancora l’applicazione della pena di arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Viene infine anche specificato che la formazione del preposto dovrà essere effettuata in presenza con cadenza biennale.

MARCATURA CE PER INSIEMI DI MACCHINE

Gli insiemi di macchine, impianti o linee di produzione sono composti da due o più macchine o “quasi-macchine” collegate tra loro e comandate in modo da avere un funzionamento solidale e raggiungere uno stesso risultato.
Possono essere costituiti da due unità come ad esempio una macchina per imballaggio ed una etichettatrice oppure una macchina di lavorazione legno ed un sistema di carico o scarico automatico, o ancora comprendere varie unità come ad esempio in una catena di montaggio.
Tali insiemi sono macchine a tutti gli effetti e come tali sono soggette all’obbligo di marcatura CE.
Non è dunque sufficiente che i singoli componenti siano marcati CE ma è necessario che sia marcato CE l’intero insieme ed in particolare è necessario, attraverso tecnico qualificato, analizzare la sicurezza delle interfacce di collegamento tra le vare unità costituenti l’insieme.

Per la marcatura CE dell’insieme però bisognerà prima che tutto l’insieme sia stato dichiarato conforme alle direttive applicabili (direttiva macchine e direttiva PED, Atex, ecc. se applicabili) e, tale compito, spetta all’assemblatore dell’insieme o all’utilizzatore finale se questi assembla più macchine per costituire un insieme complesso per uso proprio.
A tale scopo dovrà essere effettuata una valutazione dei rischi derivanti dalle interfacce tra le varie unità costituenti l’insieme e dovranno essere definite le misure di sicurezza adottate per rendere tali interfacce conformi ai requisiti applicabili della direttiva 2006/42/CE.
Dal momento che Geco Pesaro non svolge direttamente tale servizio, in caso di necessità i Vostri tecnici di riferimento sono disponibili per indicarvi delle Società qualificate in grado di valutare ed effettuare questo tipo di valutazioni.