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ESPERIENZA NON SIGNIFICA FORMAZIONE

(Sentenza della Suprema Corte di Cassazione N° 34936/2022 depositata il 21 settembre)

Si riporta di seguito un estratto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione di cui in oggetto depositata il 21 settembre scorso: “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza agli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso ne surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in gerarchia tra di loro”.

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL LAVORATORE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL  RAPPORTO DI LAVORO

Per gli assunti a decorrere dal 13 agosto 2022, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. 104/2022, vige l’obbligo di comunicazione al lavoratore delle informazioni relative al rapporto di lavoro tra cui la formazione destinata al lavoratore. 

Per i rapporti già in essere è previsto, invece, che il datore provveda all’aggiornamento su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni dalla stessa. In ogni caso, la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione delle informazioni deve essere conservata per 5 anni dalla cessazione del rapporto. 

Qualsiasi variazione delle informazioni oggetto di comunicazione deve essere resa nota al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza della modifica, salvo che non si tratti di rettifiche legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva.

Per ulteriori informazioni in merito circa la procedura da applicare vi consigliamo di contattare i vostri rispettivi consulenti del lavoro  non trattandosi di materia specifica di Geco Pesaro srl.

 

MODIFICHE RIGUARDANTI L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE BASE NEL SETTORE EDILE

A completamento di quanto precedentemente riportato nella presente circolare, con la presente precisiamo che l’aggiornamento formazione base per impiegati tecnici/amministrativi e operai del settore edile, con decorrenza dal 1 Ottobre 2022, avrà obbligo triennale e non più ogni cinque anni come sopra riportato, secondo quanto previsto dal Verbale di Accordo sottoscritto in data 03/03/2022 dalle PP.SS. del settore Costruzioni  (CCNL Edilizia Industria siglata il 03/03/2022 Allegato 2 Protocollo Formazione su Salute e Sicurezza) che recita:
”Al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni.”

 

BONUS EDILIZI E INDUSTRIA 4.0 SUBORDINATI ALLA CONFORMITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Le regolarità dei bonus fiscali edilizi passano per la corretta formazione dei dipendenti e per il corretto adempimento delle leggi in materia sicurezza sul lavoro delle Aziende appaltatrici.

Il DL n°13 del 25 febbraio 2022, come già a suo tempo riportato, ha stabilito infatti che il Superbonus 110% e gli altri bonus casa saranno riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori sarà indicato che gli interventi sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, comprendendo pertanto: 

  • formazione e addestramento dei lavoratori; 
  • elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 
  • piano operativo della sicurezza; 

nessun rilievo in cantiere di gravi carenze antinfortunistiche come previste dall’Art. 14 del D.Lgs 81/08 (mancata protezione da caduta nel vuoto, mancata applicazione di armature di sostegno, mancata protezione dai contatti con linee elettriche, mancata presenza di impianto di messa a terra ecc.).

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CORSO DI FORMAZIONE: RISORSE IN FUGA? QUALE STRATEGIA ADOTTARE

XL TEAM (Partnership tra Geco Pesaro e IPQ Tecnologie) ha organizzato un corso di formazione rivolto ai professionisti che si trovano a dover gestire dei processi di valutazione e sviluppo delle Risorse Umane: Imprenditori e Manager che gestiscono direttamente le Risorse Umane, Responsabili amministrativi, Training Manager, Consulenti HR.

Il corso si terrà il 17 e il 24 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sede XLTEAM di Fano, via della Giustizia, 4.

Per visionare il programma completo, i costi e per procedere all’iscrizione seguire questo link:

SCHEDA EVENTO

INFORMATIVA SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Con riferimento alle Ditte in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, visto l’intensificarsi dei controlli da parte della Polizia Provinciale e del Nucleo dei Carabinieri Forestali, si ricorda nuovamente alle aziende clienti che, durante le proprie attività dovranno rispettare e quindi non superare mai i quantitativi indicati nella autorizzazione. Tali quantitativi sono verificabili nelle seguenti modalità:

  • Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale, ai sensi della determinazione 453/19, oppure ai sensi della DGP 201/10, oppure ai sensi della DGP 254/11, oppure ai sensi della DPP 209/16, i quantitativi sono consultabili nell’Allegato I di tali delibere.
  • Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere ordinario, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06, i quantitativi da rispettare sono contenuti nella copia del progetto presentato in accordo con il consulente
  • Per chi è in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere ordinario, ai sensi dell’art. 275 del D.lgs. 152/06 che prevede il piano gestione solventi, i quantitativi da rispettare sono contenuti nell’atto autorizzatorio in possesso alla Ditta, nonché nel progetto presentato in accordo con il consulente.  

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GESTIONE DEI REGISTRI 
DI CARICO/SCARICO DEI RIFIUTI

Si ricorda che le Aziende obbligate alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti sono le Aziende produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le Aziende produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da: lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e attività agricole e agro-industriali.

Ai sensi dell’Articolo 1 comma 18  del D.Lgs 116/2020 che modifica l’art. 190 del D.Lgs 152/06 : “Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 (tenuta registro carico/scarico) gli  imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di  cui  all’articolo 212, comma 8, nonché’, per i soli rifiuti non pericolosi, le  imprese e gli  enti produttori iniziali che non hanno  più di  dieci dipendenti.”

 

CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA A NOVEMBRE E DICEMBRE

04-11-18-25/10/2022 + 07-09/11/2022
DLSPP BASE RISCHIO ALTO

07/11/2022
AGGIORNAMENTO DLSPP RISCHIO BASSO

07-09/11/2022
AGGIORNAMENTO DLSPP RISCHIO MEDIO

07-09/11/2022
AGGIORNAMENTO DLSPP RISCHIO ALTO

21/11/2022
LAVORATORE BASE RISCHIO BASSO

21-25/11/2022
LAVORATORE BASE RISCHIO MEDIO

21-25/11/2022
LAVORATORE BASE RISCHIO ALTO

25/11/2022
AGGIORNAMENTO LAVORATORI

08-10-15/11/2022
PRIMO SOCCORSO BASE GRUPPO A-B-C

15/11/2022
AGG PRIMO SOCCORSO GRUPPO A-B-C

17/11/2022
CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI

29/11/2022
PREPOSTO BASE

29/11/2022
AGGIORNAMENTO PREPOSTO

05/12/2022
ANTINCENDIO BASE LIVELLO 2

05/12/2022
ANTINCENDIO BASE LIVELLO 1

05/12/2022
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2

05/12/2022
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1

Referente del servizio formazione:  Dott.ssa Giulia Vegliò
                                                  Tel. 0721/22434 – int.2
                                                  email: veglio@gecopesaro.it