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La sospensione dell’attività imprenditoriale è una pratica sempre più diffusa in Italia, soprattutto tra le piccole e medie imprese. Essa consente di sospendere temporaneamente l’attività e di evitare la chiusura definitiva dell’azienda. Tuttavia, ci sono alcune novità sul fronte normativo che vale la pena esaminare.

Nell’articolo odierno di Geco Pesaro ne parleremo nel dettaglio, concentrandoci sui provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In cosa consiste la sospensione dell’attività imprenditoriale

In primo luogo, va precisato che la sospensione dell’attività imprenditoriale è prevista dal Codice Civile e può essere richiesta da qualsiasi impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. La sospensione consente di non essere più soggetti ad alcune obbligazioni, come il pagamento delle imposte, le assicurazioni e le tasse.

La sospensione dell’attività imprenditoriale può essere richiesta in diversi casi, ad esempio in caso di difficoltà economiche temporanee, di riorganizzazione aziendale o di ristrutturazione del personale. La richiesta di sospensione deve essere presentata al Registro delle Imprese e va accompagnata da una serie di documenti, come il bilancio dell’anno precedente e il piano di riavvio dell’attività.

Le novità della sospensione

Con la lege 215/2021 è stato riformulato l’Art. 14 del D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La legislazione vigente apporta modifiche significative alla regolamentazione riguardante la sospensione dell’attività imprenditoriale, che può essere adottata dagli organismi di vigilanza in determinati casi. Tali casi includono la presenza sul luogo di lavoro di almeno il 10% dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi occasionali, senza una preventiva comunicazione di assunzione (lavoro irregolare). Inoltre, la sospensione può essere applicata anche in presenza di gravi violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro elencate nell’Allegato I del Decreto Legislativo 81/08.

È importante sottolineare che l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività deve avvenire immediatamente da parte degli organismi di vigilanza anche nel caso di una sola delle “gravi violazioni” elencate nell’Allegato I, mentre in precedenza era richiesta la presenza di “gravi e reiterate violazioni”.

Sono state introdotte delle modifiche riguardo agli importi delle sanzioni aggiuntive che devono essere applicate in aggiunta a quelle già previste dalla legge in seguito alla correzione delle violazioni riscontrate. Tali sanzioni subiscono un ulteriore raddoppio nel caso in cui l’azienda sia stata già sospesa nei cinque anni precedenti.

Di seguito è riportato l’elenco delle gravi violazioni e le relative sanzioni aggiuntive:

  1. Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi: 2.500 euro
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: 2.500 euro
  3. Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori interessati: 300 euro per ciascun lavoratore
  4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del responsabile (RSPP): 3.000 euro
  5. Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS): 2.500 euro
  6. Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto: 300 euro per ciascun lavoratore interessato
  7. Assenza di protezioni verso il vuoto: 3.000 euro
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni tecniche del terreno: 3.000 euro
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche senza disposizioni organizzative e procedurali adeguate per proteggere i lavoratori dai rischi correlati: 3.000 euro
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione senza disposizioni organizzative e procedurali adeguate per proteggere i lavoratori dai rischi correlati: 3.000 euro
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 3.000 euro
  12. Omessa vigilanza riguardo alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 3.000 euro.

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