| Con riferimento all’opuscolo CORSI SICUREZZA 2026 consultabile in rete sul nostro sito internet www.gecopesaro.it (clicca qui per scaricare il calendario corsi in programmazione nell’anno 2026), si ribadisce, che la informazione e la formazione dei nuovi assunti devono avvenire sempre in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. L’INFORMAZIONE va intesa come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Il presupposto fattuale affinché l’informazione risulti efficace è comunque che vi sia una verifica sull’informazione effettuata. In particolare l’Art. 36 del D.Lgs 81/08. (Informazione ai lavoratori) nella fattispecie recita: 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. La FORMAZIONE invece deve seguire precisi criteri di erogazione stabiliti dal nuovo Accordo Stato Regioni. Il lavoratore deve essere formato subito, prima dell’inizio dell’attività lavorativa e dell’assegnazione alla mansione è stata infatti abrogata la previsione dei 60 giorni come termine ultimo per il completamento della formazione dei nuovi assunti. Il datore di lavoro infatti è tenuto sempre e obbligatoriamente ad assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una FORMAZIONE sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Si ricorda ancora che per venire incontro alle numerose richieste dei nostri clienti, Geco Pesaro, su richiesta, metterà a disposizione un docente due volte ogni mese per poter effettuare presso la sala corsi della propria sede di Via Castelfidardo, 91 a Pesaro, il corso Base e Specifico per tutti i lavoratori di nuova assunzione. In questa maniera si riuscirà a garantire immediatamente la formazione di tutti i neo assunti che parteciperanno ai corsi in modo da poterli poi assumere già subito dopo aver terminato il corso abilitante. Si richiede di verificare sempre carenze formative nel caso di cambi di mansione, corsi in scadenza, da aggiornare ecc. e se necessario provvedere ad effettuare immediatamente l’iscrizione ai corsi per la formazione specifica anche per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione (o per i lavoratori interinali) che abbiano già partecipato ai corsi di formazione generale ma che non abbiano completato il percorso formativo con i moduli di formazione specifica, seguendo il calendario sopra citato. Per quanto riguarda l’ADDESTRAMENTO, questo non è un percorso compreso all’interno delle ore di formazione obbligatorie ma deve essere garantito dal Datore di Lavoro attraverso le modalità previste dall’art. 37 comma 5 da “persona esperta e sul luogo di lavoro” secondo quanto definito dall’art. 2, comma 1 lettera cc) del D.lgs. 81/08 che definisce «addestramento» come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. Nello specifico l’addestramento deve essere obbligatoriamente garantito almeno nei seguenti casi: – specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico delle macchine e degli impianti di lavorazione; – specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dispositivi di protezione dell’udito; – specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dispositivi di protezione che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla terza categoria; – costituzione del rapporto di lavoro; – trasferimento del lavoratore; – cambiamento di mansioni del lavoratore; – introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie; – introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi; – (nei soli casi di somministrazione di lavoro) dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore; – evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi. Ove l’addestramento riguardi anche lavoratori immigrati, questo deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso addestrativo. Con l’entrata in vigore la legge 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 si è inoltre stabilito che l’addestramento deve contenere anche una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale nonché, tramite una esercitazione, delle procedure di lavoro in sicurezza. In ogni caso gli interventi di addestramento devono essere formalizzati in un apposito registro (clicca qui per scaricare un fac-simile esemplificativo di modulistica per darne evidenza e compilare il registro dei corsi pratici di addestramento dei dipendenti). Per ulteriori informazioni in merito potete contattare i vostri tecnici di riferimento o direttamente l’ufficio formazione. |