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Con l’entrata in vigore del DL 146/2021 è stato riformulato l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 riguardante i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare sono cambiate le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni e sono state inasprite le relative sanzioni.

Con le nuove disposizioni si stabilisce che da parte degli organi di vigilanza si possa adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale nei seguenti casi:

  • quando si riscontra che almeno il 10% (non più il 20% previsto in precedenza) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori indicate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/2008 (non si parla più di reiterate violazioni).

La nuova normativa, dunque, prevede il ricorso al provvedimento di sospensione anche solo a fronte di una delle specifiche violazioni indicate nell’Allegato I.

Si riportano di seguito l’elenco delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che prevedono il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale e le relative sanzioni aggiuntive indicate nel nuovo Allegato I del D.lgs. 81/2008:

  • mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR): € 2.500,00;
  • mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: € 2.500,00;
  • mancata formazione e addestramento: € 300,00 per ciascun lavoratore interessato;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: € 3.000,00;
  • mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS): € 2.500,00;
  • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: € 300,00 per ciascun lavoratore interessato;
  • mancanza di protezioni verso il vuoto: € 3.000,00;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: € 3.000,00;
  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: € 3.000,00;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: € 3.000,00;
  • mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruzione differenziale): € 3.000,00;
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: € 3.000,00.

In aggiunta alla sospensione, possono essere imposte anche specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e/o il divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

La revoca del provvedimento di sospensione e la conseguente ripresa dell’attività produttiva potrà avvenire:

  • in caso di lavoro “nero”, a seguito dell’assunzione dei lavoratori irregolari e del pagamento di una somma aggiuntiva pari a € 2.500,00, fino a cinque lavoratori irregolari e € 5.000,00 oltre i cinque;

in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza, a seguito della rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni e del versamento di una somma aggiuntiva variabile in funzione del tipo di violazione riscontrata tra quelle sopracitate. Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all’adozione della sospensione, l’impresa sia stata già destinataria di un provvedimento analogo. Fermo restando il rispetto delle suddette condizioni, la revoca viene anche concessa su richiesta del datore di lavoro, subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta.